Art. 1.
(Definizione).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

      «1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di elevata responsabilità e di rilevante importanza ai fini della programmazione, della gestione, dello sviluppo o del raggiungimento dei risultati dell'impresa».